Art. 3
Procedura e formati di notifica
In vigore dal 3 nov 2015
Procedura e formati di notifica
1. La notifica è effettuata per via elettronica nel formato conforme al modulo che figura nell'allegato.
2. Quando un regime implica la presenza di più parti che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica e/o comprende più livelli di garanzia, il punto 3.2 e/o, se del caso, il punto 4.2 del modulo di notifica di cui all'allegato sono completati separatamente per ciascuna parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e/o per ciascun livello di garanzia.
3. Se le autorità, le parti, le entità o gli organismi da notificare utilizzando il modulo che figura nell'allegato, in particolare le parti che gestiscono il processo di registrazione dei dati unici di identificazione personale o le parti che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica, agiscono conformandosi alla stessa serie di norme e in applicazione delle medesime procedure, in particolare quando si tratti di enti regionali o locali, si applicano le seguenti regole specifiche:
a)
il modulo di notifica può essere compilato una sola volta per tutte le parti;
b)
il modulo di notifica può essere compilato con le informazioni necessarie per individuare il rispettivo livello di organizzazione territoriale o funzionale.
4. La Commissione accusa ricevuta della notifica per via elettronica.
5. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti nelle seguenti circostanze:
a)
il modulo di notifica non è compilato in modo corretto;
b)
c'è un errore manifesto nella forma o nei documenti giustificativi;
c)
la descrizione del regime di identificazione elettronica prima della notifica non è stata comunicata agli altri Stati membri in applicazione dell'articolo 7, lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014.
6. Qualora siano chieste le informazioni aggiuntive o le precisazioni di cui al paragrafo 5, la notifica è considerata completa quando tali ulteriori elementi d'informazione sono comunicati alla Commissione.
Storico versioni
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