Art. 3

Procedura e formati di notifica

In vigore dal 3 nov 2015
Procedura e formati di notifica 1.   La notifica è effettuata per via elettronica nel formato conforme al modulo che figura nell'allegato. 2.   Quando un regime implica la presenza di più parti che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica e/o comprende più livelli di garanzia, il punto 3.2 e/o, se del caso, il punto 4.2 del modulo di notifica di cui all'allegato sono completati separatamente per ciascuna parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e/o per ciascun livello di garanzia. 3.   Se le autorità, le parti, le entità o gli organismi da notificare utilizzando il modulo che figura nell'allegato, in particolare le parti che gestiscono il processo di registrazione dei dati unici di identificazione personale o le parti che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica, agiscono conformandosi alla stessa serie di norme e in applicazione delle medesime procedure, in particolare quando si tratti di enti regionali o locali, si applicano le seguenti regole specifiche: a) il modulo di notifica può essere compilato una sola volta per tutte le parti; b) il modulo di notifica può essere compilato con le informazioni necessarie per individuare il rispettivo livello di organizzazione territoriale o funzionale. 4.   La Commissione accusa ricevuta della notifica per via elettronica. 5.   La Commissione può chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti nelle seguenti circostanze: a) il modulo di notifica non è compilato in modo corretto; b) c'è un errore manifesto nella forma o nei documenti giustificativi; c) la descrizione del regime di identificazione elettronica prima della notifica non è stata comunicata agli altri Stati membri in applicazione dell'articolo 7, lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014. 6.   Qualora siano chieste le informazioni aggiuntive o le precisazioni di cui al paragrafo 5, la notifica è considerata completa quando tali ulteriori elementi d'informazione sono comunicati alla Commissione.
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