Art. 2
Lingua della notifica
In vigore dal 3 nov 2015
Lingua della notifica
1. La lingua della notifica è l'inglese. Il modulo di notifica di cui all', paragrafo 1, è compilato in lingua inglese.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri non sono tenuti a tradurre i documenti giustificativi di cui al punto 4.4 dell'allegato, qualora ne risultassero oneri irragionevoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:1984:oj#art-2