Art. 1
Contributi di Stati terzi
In vigore dal 27 ott 2015
Contributi di Stati terzi
1. È accettato e considerato significativo il contributo della Svizzera a EUAM Ucraina.
2. La Svizzera è esentata dai contributi finanziari al bilancio operativo di EUAM Ucraina.
Storico versioni
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