Art. 1

Contributi di Stati terzi

In vigore dal 27 ott 2015
Contributi di Stati terzi 1.   È accettato e considerato significativo il contributo della Svizzera a EUAM Ucraina. 2.   La Svizzera è esentata dai contributi finanziari al bilancio operativo di EUAM Ucraina.
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