Art. 1 · Contributi di Stati terzi

Art. 1

Contributi di Stati terzi

In vigore dal 27 ott 2015
Contributi di Stati terzi 1.   È accettato e considerato significativo il contributo della Svizzera a EUAM Ucraina. 2.   La Svizzera è esentata dai contributi finanziari al bilancio operativo di EUAM Ucraina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:1965:oj#art-1