Art. 4
Indipendenza
In vigore dal 21 ott 2015
Indipendenza
1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i membri del Comitato agiscono in modo indipendente e non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati. I membri del segretariato ricevono istruzioni soltanto dal Comitato.
2. I membri del Comitato sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interessi potenziale in relazione a una particolare valutazione o parere al presidente, che adotta tutte le misure opportune e può decidere che l'interessato non partecipi alla preparazione e all'adozione della valutazione o del parere in questione. Per quanto riguarda il presidente, qualsiasi difficoltà di questo tipo è risolta mediante decisione del Comitato.
Storico versioni
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