Art. 2
Missione e compiti
In vigore dal 21 ott 2015
Missione e compiti
1. Il Comitato contribuisce in veste consultiva all'esercizio delle funzioni della Commissione nell'ambito della sorveglianza di bilancio multilaterale di cui agli articoli 121, 126 e 136 del TFUE per quanto riguarda la zona euro.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Comitato è incaricato di quanto segue:
a)
fornire alla Commissione una valutazione dell'attuazione del quadro di bilancio dell'UE, in particolare per quanto riguarda la coerenza orizzontale delle decisioni e l'attuazione della sorveglianza di bilancio, i casi particolarmente gravi di inosservanza delle norme e l'adeguatezza dell'effettivo orientamento di bilancio a livello nazionale e della zona euro. Nell'ambito di tale valutazione il Comitato può anche formulare proposte per la futura evoluzione del quadro di bilancio dell'Unione;
b)
fornire pareri alla Commissione circa un'adeguato orientamento di bilancio per il futuro per l'intera zona euro, sulla base di un'analisi economica. Il Comitato può fornire consulenza alla Commissione sugli adeguati orientamenti di bilancio nazionali che risultano coerenti con i propri pareri sull'orientamento di bilancio aggregato della zona euro, nel rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita. Qualora rilevi dei rischi per il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Comitato correda il suo parere di uno specifico esame delle opzioni strategiche disponibili nell'ambito del patto di stabilità e crescita;
c)
il Comitato collabora con i consigli nazionali per le finanze pubbliche di cui all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/85/UE del Consiglio (1). La collaborazione tra il Comitato e i consigli nazionali per le finanze pubbliche mira in particolare allo scambio delle migliori pratiche e a favorire un consenso sulle questioni relative al quadro di bilancio dell'UE;
d)
su richiesta del presidente, il Comitato fornisce pareri ad hoc.
Storico versioni
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