Art. 2

In vigore dal 8 ott 2015
Entro il 21 ottobre 2016, gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di sottoporre le nuove sostanze psicoattive di cui all' a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni conformemente agli obblighi derivanti dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e/o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.
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