Art. 1

In vigore dal 8 ott 2015
Le seguenti nuove sostanze psicoattive sono sottoposte a misure di controllo in tutta l'Unione: a) 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4′-DMAR); b) 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45).
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