Art. 2
Modifiche della direttiva 2003/87/CE
In vigore dal 6 ott 2015
Modifiche della direttiva 2003/87/CE
La direttiva 2003/87/CE è così modificata:
1)
l'articolo 10 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 2019, gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater e che non sono integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).»;"
b)
dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Laddove il volume delle quote che gli Stati membri devono mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva superi di oltre il 30 % il volume medio di cui è prevista la messa all'asta nei primi due anni del periodo successivo, prima dell'applicazione dell', paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814, i due terzi della differenza fra detti volumi è sottratta dal volume d'asta dell'ultimo anno del periodo e aggiunta, in parti uguali, ai volumi che gli Stati membri devono mettere all'asta nei primi due anni del periodo successivo.»;
2)
all'articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri rilasciano, in via sostitutiva, quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma. Analogamente, le quote disponibili nella riserva stabilizzatrice del mercato che non sono più valide sono sostituite da quote valide nel periodo in corso.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1814:oj#art-2