Art. 1
Riserva stabilizzatrice del mercato
In vigore dal 6 ott 2015
Riserva stabilizzatrice del mercato
1. È costituita una riserva stabilizzatrice del mercato nel 2018 nella quale le quote sono integrate a partire dal 1o gennaio 2019.
2. La quantità di 900 milioni di quote dedotta dal volume d'asta durante il periodo 2014-2016, come determinato nel regolamento (UE) n. 176/2014 a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, non è aggiunta ai volumi da mettere all'asta nel 2019 e nel 2020 ma è integrata nella riserva.
3. Le quote non assegnate agli impianti a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e quelle non assegnate agli impianti in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della citata direttiva sono integrate nella riserva nel 2020. La Commissione riesamina la direttiva 2003/87/CE in relazione a tali quote non assegnate e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. La Commissione pubblica il numero totale di quote di emissione in circolazione ogni anno entro il 15 maggio dell'anno successivo. Il numero totale di quote in circolazione in un dato anno corrisponde al numero complessivo di quote rilasciate nel periodo a partire dal 1o gennaio 2008, compresi le quote rilasciate nello stesso periodo a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti, a titolo dell'ETS dell'UE, sulle emissioni fino al 31 dicembre di tale anno, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate utilizzate da impianti, a titolo dell'ETS dell'UE, fra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre di quello stesso anno, le quote cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e il numero di quote disponibili nella riserva. Non sono computate le emissioni comprese nel triennio 2005-2007 né le quote per esse rilasciate. La prima pubblicazione del numero totale di quote in circolazione ha luogo il 15 maggio 2017.
5. Ogni anno, un numero di quote pari al 12 % del numero totale di quote in circolazione, quale determinato nella più recente pubblicazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è integrato nella riserva in un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o settembre di tale anno, salvo che il numero di quote da integrare nella riserva sia inferiore ai 100 milioni. Nel primo anno di attività della riserva, le integrazioni dovrebbero anche avere luogo tra il 1o gennaio e il 1o settembre di tale anno per una percentuale pari all'8 %, (il che equivale ad una percentuale dell'1 % per ogni mese civile), del numero totale di quote in circolazione quale determinato nella più recente pubblicazione.
Fatto salvo il numero totale di quote di emissione da dedurre a norma del presente paragrafo, fino al 31 dicembre 2025, le quote di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/87/CE non sono computate nel determinare le percentuali con cui gli Stati membri contribuiscono a tale numero totale.
6. Qualora, in un anno, il numero totale di quote in circolazione sia inferiore a 400 milioni, 100 milioni di quote sono svincolate dalla riserva e aggiunte al volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Se le quote disponibili nella riserva sono meno di 100 milioni, ai fini del presente paragrafo sono svincolate tutte le quote della riserva.
7. Qualora, in un dato anno, il paragrafo 6 del presente articolo non sia applicabile e siano adottate misure ai sensi dell'articolo 29 bis della direttiva 2003/87/CE, 100 milioni di quote sono svincolate dalla riserva e aggiunte al volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Se le quote disponibili nella riserva sono meno di 100 milioni, ai fini del presente paragrafo sono svincolate tutte le quote della riserva.
8. In caso di interventi a norma dei paragrafi 5, 6 o 7, in seguito alla pubblicazione del numero totale di quote in circolazione, i calendari delle aste tengono conto delle quote che sono state integrate nella riserva o che devono essere svincolate dalla riserva. Le quote sono integrate nella riserva o svincolate dalla medesima per un periodo di 12 mesi. In caso di svincolo di quote a norma del paragrafo 6 o 7, indipendentemente dal periodo in cui avviene tale svincolo, sono rispettate le percentuali degli Stati membri applicabili al momento dell'integrazione delle quote nella riserva così come l'ordine in cui queste sono state inserite nella riserva.
Storico versioni
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