Art. 13

Comitato di stabilizzazione e di associazione

In vigore dal 5 ott 2015
Comitato di stabilizzazione e di associazione 1.   È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione («comitato») incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, di norma alti funzionari. 2.   Il comitato prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per adozione. 3.   Laddove l'accordo faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le parti. 4.   Il regolamento interno del comitato è allegato alla presente decisione.
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