Art. 11

Lingue

In vigore dal 5 ott 2015
Lingue Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue ufficiali delle due parti. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
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Lingue (Art. 11 Decisione (UE) 2015/1900) — Testo vigente | Portale Normativo