Art. 6

In vigore dal 1 ott 2015
Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme dell'allegato II(a) del protocollo dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5).
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