Art. 4
In vigore dal 1 ott 2015
1. Una denominazione protetta a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche) del capo 10 dell'accordo può essere utilizzata da ogni operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione provvedono a far rispettare la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.
Storico versioni
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