Art. 2

Notifica da presentare da parte dell'Italia

In vigore dal 30 set 2015
Notifica da presentare da parte dell'Italia 1.   L'Italia notifica alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012 entro la data di applicazione di tale regolamento. 2.   L'Italia notifica alla Commissione le misure adottate a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2012 entro la data di applicazione di detto regolamento o nel caso in cui il tribunale unificato dei brevetti non abbia giurisdizione esclusiva in Italia per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario alla data di applicazione di detto regolamento, entro la data a decorrere dalla quale il tribunale unificato dei brevetti abbia tale giurisdizione esclusiva in Italia.
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