Art. 1
Partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata
In vigore dal 30 set 2015
Partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata
1. La partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE è confermata.
2. I regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 si applicano all'Italia in conformità alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1753:oj#art-1