Art. 1
Modifiche
In vigore dal 4 set 2015
Modifiche
L', lettera d), della Decisione BCE/2014/8 è sostituito dal seguente:
«per “tasso di mercato sui depositi overnight garantiti” si intende: i) con riferimento ai depositi a tempo determinato in euro, l'indice a termine STOXX EUR GC Pooling con scadenza comparabile; e ii) con riguardo ai depositi a tempo determinato in altra valuta, un tasso comparabile.»
Storico versioni
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Proeli:dec:2015:1574:oj#art-1