Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 4 set 2015
Modifiche L', lettera d), della Decisione BCE/2014/8 è sostituito dal seguente: «per “tasso di mercato sui depositi overnight garantiti” si intende: i) con riferimento ai depositi a tempo determinato in euro, l'indice a termine STOXX EUR GC Pooling con scadenza comparabile; e ii) con riguardo ai depositi a tempo determinato in altra valuta, un tasso comparabile.»
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