Art. 2

Missione

In vigore dal 7 ago 2015
Missione (1)   La missione dei comitati scientifici consiste nel fornire alla Commissione pareri scientifici e valutazioni dei rischi nei settori della sanità pubblica, della sicurezza dei consumatori e dei rischi ambientali, compresa, se del caso, l'individuazione dei bisogni di ricerca al fine di colmare lacune critiche in termini di informazioni e la valutazione delle future azioni di ricerca proposte e dei risultati della ricerca. (2)   I settori di competenza dei comitati scientifici sono definiti nell'allegato I. (3)   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le competenze conferite dagli atti dell'Unione ad altri organismi dell'Unione che effettuano valutazioni dei rischi, in particolare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
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