Art. 17
In vigore dal 31 lug 2015
1. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, in particolare alla luce delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.
2. Le misure di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni 12 mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all', paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.
Storico versioni
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