Art. 8
In vigore dal 31 lug 2015
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014) e al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), elencate nell'allegato I.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone:
a)
che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia, anche in quanto coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, compresi i bombardamenti aerei, su civili e infrastrutture, ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto o sotto la loro direzione;
b)
di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della sua transizione politica;
c)
che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite:
i)
la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;
ii)
attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un'installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;
iii)
la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;
iv)
minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali libiche e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;
v)
violazioni o aiuto nell'elusione delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all' della presente decisione;
vi)
l'azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco;
d)
che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica;
elencate nell'allegato II della presente decisione.
3. I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
4. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce che:
a)
il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o
b)
una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Libia e di stabilità nella regione.
5. Il paragrafo 1 non si applica se:
a)
l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario; o
b)
è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità in Libia e a informarne successivamente il comitato entro 48 ore dalla decisione in questione.
6. Il paragrafo 2 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a)
in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di tale organizzazione;
c)
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d)
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
7. Si considera che le disposizioni del paragrafo 6 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
8. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 6 o 7.
9. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 2 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse o ospitate dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Libia.
10. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 9 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
11. Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 6, 7 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato I o II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
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