Art. 8

In vigore dal 31 lug 2015
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014) e al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), elencate nell'allegato I. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone: a) che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia, anche in quanto coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, compresi i bombardamenti aerei, su civili e infrastrutture, ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto o sotto la loro direzione; b) di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della sua transizione politica; c) che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite: i) la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia; ii) attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un'installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia; iii) la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia; iv) minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali libiche e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici; v) violazioni o aiuto nell'elusione delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all' della presente decisione; vi) l'azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco; d) che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica; elencate nell'allegato II della presente decisione. 3.   I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini. 4.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce che: a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Libia e di stabilità nella regione. 5.   Il paragrafo 1 non si applica se: a) l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario; o b) è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità in Libia e a informarne successivamente il comitato entro 48 ore dalla decisione in questione. 6.   Il paragrafo 2 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente: a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di tale organizzazione; c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. 7.   Si considera che le disposizioni del paragrafo 6 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 8.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 6 o 7. 9.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 2 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse o ospitate dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Libia. 10.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 9 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 11.   Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 6, 7 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato I o II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:1333:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo