Art. 10

In vigore dal 31 lug 2015
Gli Stati membri impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare vigilanza nelle relazioni commerciali con entità costituite in Libia o soggette alla giurisdizione della Libia e con qualsiasi persona ed entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione e con entità da esse possedute o controllate, al fine di impedire relazioni commerciali che potrebbero contribuire alla violenza e all'uso della forza nei confronti dei civili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:1333:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo