Art. 2
In vigore dal 22 lug 2015
1. La Francia è tenuta a recuperare presso il beneficiario il controvalore in euro dell'aiuto di cui all'.
2. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
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