Art. 1

In vigore dal 22 lug 2015
1.   L'esenzione dell'imposta sulle società a favore di Électricité de France per 5 882 849 762 franchi francesi, relativa alla riclassificazione nei conti patrimoniali degli accantonamenti corrispondenti al controvalore dei beni in natura della rete di alimentazione generale dati in concessione, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 2.   L'aiuto di cui al paragrafo 1, cui la Francia ha dato illegalmente esecuzione, è incompatibile con il mercato interno.
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