Art. 3
In vigore dal 22 lug 2015
I promotori di progetti privati sono tenuti al pagamento di diritti per il trattamento delle domande pari a un massimo di 250 EUR per progetto.
I promotori di progetti pubblici sono esenti dal pagamento dei diritti.
Le entrate provenienti dai diritti danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità con l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1017.
Storico versioni
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