Art. 2
In vigore dal 22 lug 2015
L'inserimento dei progetti nel PPIE è subordinato al rispetto dei seguenti criteri di ammissione:
a)
il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) richiede investimenti per almeno 10 milioni di EUR;
b)
il progetto rientra in uno dei settori elencati all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017;
c)
il promotore è un'entità giuridica stabilita in uno Stato membro;
d)
il progetto è compatibile con il diritto dell'Unione e con il diritto nazionale dello Stato membro interessato;
e)
si prevede che l'attuazione del progetto abbia inizio entro tre anni dalla presentazione al PPIE.
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2015:1214:oj#art-2