Art. 2

In vigore dal 22 lug 2015
L'inserimento dei progetti nel PPIE è subordinato al rispetto dei seguenti criteri di ammissione: a) il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) richiede investimenti per almeno 10 milioni di EUR; b) il progetto rientra in uno dei settori elencati all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017; c) il promotore è un'entità giuridica stabilita in uno Stato membro; d) il progetto è compatibile con il diritto dell'Unione e con il diritto nazionale dello Stato membro interessato; e) si prevede che l'attuazione del progetto abbia inizio entro tre anni dalla presentazione al PPIE.
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