Art. 2
In vigore dal 22 lug 2015
1. Il Glavonoid autorizzato dalla presente decisione è denominato «flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L.» sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono.
2. L'etichetta dei prodotti alimentari cui il prodotto è stato aggiunto come nuovo ingrediente alimentare indica che:
a)
il prodotto non è indicato per donne incinte o che allattano, bambini e giovani adolescenti; e
b)
le persone che assumono farmaci da prescrizione dovrebbero consumare il prodotto soltanto sotto controllo medico;
c)
la dose massima giornaliera di Glavonoid è 120 mg.
3. La quantità di Glavonoid nel prodotto alimentare finito è indicata sull'etichetta del prodotto che lo contiene.
4. Le bevande contenenti Glavonoid sono presentate al consumatore finale come porzioni singole.
Storico versioni
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