Art. 1

In vigore dal 22 lug 2015
I flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L. (di seguito «Glavonoid») di cui all'allegato I possono essere immessi sul mercato dell'Unione come nuovo ingrediente alimentare per gli usi di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni delle direttive 96/8/CE e 1999/21/CE. Il Glavonoid non può essere venduto così com'è al consumatore finale.
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