Art. 3

In vigore dal 14 lug 2015
L'Italia comunica alla Commissione le misure nazionali di cui agli . Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure di cui agli , l'Italia trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso.
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