Art. 1

In vigore dal 14 lug 2015
In deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a prevedere che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.
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