Art. 6

Obblighi del datore di lavoro

In vigore dal 23 giu 2015
Obblighi del datore di lavoro Per tutta la durata del distacco, il datore di lavoro dell'esperto continua a: 1) retribuire l'esperto; 2) essere responsabile di tutti i diritti sociali dell'esperto, in particolare quelli relativi alla previdenza sociale, all'assicurazione e alla pensione; e 3) fatto salvo l', paragrafo 2, lettera d), mantenere la posizione amministrativa dell'esperto quale funzionario permanente o agente contrattuale e informare la direzione generale Amministrazione dell'SGC di qualsiasi cambiamento della posizione amministrativa dell'esperto quale funzionario permanente o agente contrattuale.
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Obblighi del datore di lavoro (Art. 6 Decisione (UE) 2015/1027) — Testo vigente | Portale Normativo