Art. 6
Obblighi del datore di lavoro
In vigore dal 23 giu 2015
Obblighi del datore di lavoro
Per tutta la durata del distacco, il datore di lavoro dell'esperto continua a:
1)
retribuire l'esperto;
2)
essere responsabile di tutti i diritti sociali dell'esperto, in particolare quelli relativi alla previdenza sociale, all'assicurazione e alla pensione; e
3)
fatto salvo l', paragrafo 2, lettera d), mantenere la posizione amministrativa dell'esperto quale funzionario permanente o agente contrattuale e informare la direzione generale Amministrazione dell'SGC di qualsiasi cambiamento della posizione amministrativa dell'esperto quale funzionario permanente o agente contrattuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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