Art. 6
Riservatezza
In vigore dal 17 giu 2015
Riservatezza
1. Conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2), le norme di sicurezza previste in tale decisione si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.
2. Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.
Storico versioni
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