Art. 5

Riunioni

In vigore dal 17 giu 2015
Riunioni 1.   Le riunioni del CdC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro. 2.   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CdC al CPS.
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Riunioni (Art. 5 Decisione (UE) 2015/956) — Testo vigente | Portale Normativo