Art. 4

In vigore dal 15 giu 2015
Tutti gli Stati membri, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica slovacca e il Regno di Svezia, sono destinatari della presente decisione.
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