Art. 1
In vigore dal 15 giu 2015
1. Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).
2. Tali Stati membri, non oltre il 16 giugno 2016 depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:
«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,in conformità della decisione (UE) 2015/1024 del Consiglio.».
3. Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione di Singapore e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.
Storico versioni
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