Art. 1
In vigore dal 8 giu 2015
La decisione 2014/312/UE è modificata come segue:
1)
all', il punto 13 è sostituito dal seguente:
«13.
“composti organici volatili” (VOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2004/42/CE che, in una colonna capillare, eluisce fino all'n-tetradecano (C14H30) compreso;»
;
2)
all', il punto 14 è sostituito dal seguente:
«14.
“composti organici semivolatili” (SVOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale superiore a 250 °C e inferiore a 370 °C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, e che, in una colonna capillare, eluisce con una ritenzione tra n-tetradecano (C14H30) e n-docosano (C22H46) compreso;»
;
3)
all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le autorizzazioni per il marchio di qualità ecologica UE rilasciate secondo i criteri definiti nelle decisioni 2009/543/CE e 2009/544/CE possono essere utilizzate per ventun mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.»
;
4)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:886:oj#art-1