Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 giu 2015
La decisione 2014/312/UE è modificata come segue: 1) all', il punto 13 è sostituito dal seguente: «13. “composti organici volatili” (VOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2004/42/CE che, in una colonna capillare, eluisce fino all'n-tetradecano (C14H30) compreso;» ; 2) all', il punto 14 è sostituito dal seguente: «14. “composti organici semivolatili” (SVOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale superiore a 250 °C e inferiore a 370 °C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, e che, in una colonna capillare, eluisce con una ritenzione tra n-tetradecano (C14H30) e n-docosano (C22H46) compreso;» ; 3) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le autorizzazioni per il marchio di qualità ecologica UE rilasciate secondo i criteri definiti nelle decisioni 2009/543/CE e 2009/544/CE possono essere utilizzate per ventun mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.» ; 4) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
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