Art. 2

In vigore dal 11 mag 2015
1.   I negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale nominato dal Consiglio e conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio esposte nell'addendum della presente decisione. 2.   Il Consiglio può rivedere in ogni momento tali direttive di negoziato. A tal fine, la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'esito dei negoziati a seguito di ogni sessione di negoziato e, se del caso, in merito ad eventuali problemi che dovessero sorgere durante i negoziati.
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