Art. 1
In vigore dal 11 mag 2015
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, con riguardo a questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono durante le conferenze delle parti di tale convenzione e le riunioni delle parti del protocollo nel 2015 e 2016.
Storico versioni
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