Art. 4
In vigore dal 7 mag 2015
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Portogallo deve trasmettere le seguenti informazioni:
a)
l'importo complessivo (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso il beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.
2. Il Portogallo deve informare la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui al paragrafo 2 dell'. Deve trasmettere immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Deve inoltre fornire informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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