Art. 2

In vigore dal 7 mag 2015
1.   Il Portogallo recupera l'aiuto incompatibile di cui al paragrafo 2 dell' dal beneficiario (compresi, se del caso, gli interessi maturati e non pagati da ENVC), ad eccezione delle sovvenzioni alla costruzione navale legate agli appalti C206, C211, C217, C218, C219, C220, C221 e C222 (per un importo complessivo di 11 279 009,01 EUR) in quanto soggette al termine di prescrizione di 10 anni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999. 2.   Tale recupero di aiuti di Stato incompatibili non riguarda WestSea. 3.   Le somme da recuperare devono comprendere gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 4.   Gli interessi devono essere calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (56), e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (57), che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004. 5.   Il Portogallo deve annullare tutti i pagamenti in essere dell'aiuto, ove ve ne siano, con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2015/1587 — Testo vigente | Portale Normativo