Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 24 apr 2015
Autorizzazione
Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, viene concessa l'autorizzazione, alle condizioni stabilite nella presente decisione, ai seguenti prodotti:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da granturco ACS-ZMØØ3-2;
b)
mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco ACS-ZMØØ3-2;
c)
prodotti, diversi da a) e b) contenenti granturco ACS-ZMØØ3-2 o da esso costituiti, per tutti gli usi ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2015:697:oj#art-2