Art. 2 · Autorizzazione

Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 24 apr 2015
Autorizzazione Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, viene concessa l'autorizzazione, alle condizioni stabilite nella presente decisione, ai seguenti prodotti: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da granturco ACS-ZMØØ3-2; b) mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco ACS-ZMØØ3-2; c) prodotti, diversi da a) e b) contenenti granturco ACS-ZMØØ3-2 o da esso costituiti, per tutti gli usi ad eccezione della coltivazione.
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