Art. 3

Etichettatura

In vigore dal 24 apr 2015
Etichettatura 1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti dall'articolo 13, paragrafo 1, e dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché dall', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «soia». 2.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e dall'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1829/2003, la dicitura «ricco di grassi monoinsaturi e povero di grassi polinsaturi» figura dopo il nome dell'organismo sull'etichetta dei prodotti o, se del caso, nei documenti che li accompagnano. 3.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da soia MON-877Ø5-6, ad eccezione dei prodotti di cui all', lettera a), e nei documenti che li accompagnano.
Storico versioni

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