Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 24 apr 2015
Autorizzazione Ai fini previsti dall', paragrafo 2, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) gli alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da soia MON-877Ø5-6; b) i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia MON-877Ø5-6; c) la soia MON-877Ø5-6 in prodotti che la contengono o che sono da essa costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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