Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 24 apr 2015
Autorizzazione In base alle condizioni stabilite dalla presente decisione sono autorizzati i seguenti prodotti ai fini dell', paragrafo 2 e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003: a) alimenti prodotti da cotone MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2; b) mangimi prodotti da cotone MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2.
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