Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 24 apr 2015
Autorizzazione
In base alle condizioni stabilite dalla presente decisione sono autorizzati i seguenti prodotti ai fini dell', paragrafo 2 e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003:
a)
alimenti prodotti da cotone MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2;
b)
mangimi prodotti da cotone MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:695:oj#art-2