Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 24 apr 2015
Autorizzazione Ai fini previsti all', paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, i prodotti seguenti sono autorizzati alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da colza MON-883Ø2-9; b) i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da colza MON-883Ø2-9; c) la colza MON-883Ø2-9 nei prodotti che la contengono o sono da essa costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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Autorizzazione (Art. 2 Decisione (UE) 2015/687) — Testo vigente | Portale Normativo