Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 24 apr 2015
Autorizzazione
Ai fini previsti all', paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, i prodotti seguenti sono autorizzati alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da colza MON-883Ø2-9;
b)
i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da colza MON-883Ø2-9;
c)
la colza MON-883Ø2-9 nei prodotti che la contengono o sono da essa costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2015:687:oj#art-2